Il codice sensoriale grappa

    Normativa

    Aprile 2024: dal fronte normativo

    Ecco quanto è apparso sulle gazzette comunitaria e nazionale lo scorso mese.


    Decreto 18 marzo 2024

    Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio-12 luglio 2024).
    Ai sensi dell’art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall’art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,165 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2024 al 12 luglio 2024.
    Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2024


    Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/20
    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 23 aprile 2024


    Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

    Modificato da:

    • Regolamento (UE) 2021/1096 della Commissione del 21 aprile 2021 – GUCE L n. 238 del 17 giugno 2021
    • Regolamento (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 – GUCE L n. 270 del 29 luglio 2021
    • Regolamento (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 – GUCE L n. 270 del 29 luglio 2021
    • Regolamento (UE) 2021/1334 della Commissione del 27 maggio 2021 – GUCE L n. 289 del 12 agosto 2021
    • Regolamento (UE) 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021 – GUCE L n.289 del 12 agosto 2021
    • Regolamento (UE) 2021/1465 della Commissione del 6 luglio 2021 – GUCE L n. 321 del 13 settembre 2021
    • Regolamento delegato (UE) 2022/1303 della Commissione del 25 aprile 2022 – GUCE L n 197 del 26 luglio 2022
    • Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 – GUCE serie del 23 aprile 2024 (Articolo 85)

    Articolo 3 – Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1. «denominazione legale», il nome, nell’accezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale una bevanda spiritosa è immessa sul mercato;

    2. «termine composto», con riferimento alla designazione, presentazione e all’etichettatura di una bevanda alcolica, la combinazione di una denominazione legale prevista in una delle categorie di bevande spiritose stabilite nell’allegato I, o dell’indicazione geografica di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l’alcole del prodotto finale, con uno o più dei seguenti: a) il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all’allegato I, o aggettivi derivanti da tali nomi; b) il termine «liquore» o «crema»;

    3. «allusione», il riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell’allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell’ambito di un termine composto o di un ‘elenco di ingredienti di cui all’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, nella designazione, presentazione o etichettatura di quanto segue:

    • a) un prodotto alimentare diverso da una bevanda spiritosa,
    • b) una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I o
    • c) una bevanda spiritosa che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 3 bis: (Articolo sostituito dal regolamento 2021/1465 del 6 luglio 2021)

    4. «indicazione geografica», un’indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;

    5. «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un’indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;

    6. «gruppo». Abrogato

    7. «denominazione generica. Abrogato

    8. «campo visivo», il campo visivo quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1169/2011;

    9. «miscelare», l’operazione consistente nel combinare una bevanda spiritosa che appartiene a una delle categorie che figurano nell’allegato I o a un’indicazione geografica con uno o più dei seguenti:

    • a) altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose che figura nell’allegato,
    • b) distillati di origine agricola,
    • c) alcole etilico di origine agricola;

    10. «miscela», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta a miscelazione;

    11. «assemblare», l’operazione che consiste nel combinare due o più bevande spiritose della stessa categoria, che sono distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:

    • a) metodo di produzione,
    • b) apparecchiature di distillazione impiegate,
    • c) periodo di maturazione o di invecchiamento,
    • d) zona geografica di produzione.

    La bevanda spiritosa così ottenuta appartiene alla stessa categoria delle bevande spiritose iniziali prima dell’assemblaggio;

    12. «bevanda assemblata», la bevanda spiritosa che è stata sottoposta ad assemblaggio.


    Articolo 16 – Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche. Abrogato

    Articolo 21 – Protezione delle indicazioni geografiche. Abrogato

    Articolo 22 – Disciplinare

    1. Un’indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento rispetta un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

    • a) il nome da proteggere come indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata, nella grafia originale e, se essa non è in caratteri latini, in una trascrizione in caratteri latini;
    • b) la categoria della bevanda spiritosa o i termini «bevanda spiritosa» se essa non soddisfa i requisiti definiti per le categorie di bevande spiritose di cui all’allegato I;
    • c) una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, comprese se del caso le materie prime a partire dalle quali è prodotta, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche del prodotto e le caratteristiche specifiche del prodotto rispetto alle bevande spiritose della stessa categoria;
    • d) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f);
    • e) la descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;
    • f) informazioni che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica della bevanda spiritosa e la sua origine geografica;
    • g) i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti o, se disponibili, i nomi e gli indirizzi degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’articolo 38, e i relativi compiti specifici;
    • h) qualsiasi regola specifica per l’indicazione geografica in questione.
      • Ove applicabile, il disciplinare comprende i requisiti in materia di confezionamento, corredati di una motivazione che illustra le ragioni per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata al fine di salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare in materia di libera circolazione delle merci e libera prestazione di servizi.

    1 bis. Il disciplinare può includere anche pratiche sostenibili.

    2. Le schede tecniche presentate entro l’8 giugno 2019 nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n.110/2008 sono considerate disciplinari ai sensi del presente articolo.


    Articolo 23 – Documento unico. Articolo sostituito

    1. Il documento unico contenente quanto segue:

    • a) gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine «bevanda spiritosa», il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura,
    • b) la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all’articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame.

    Articolo 24 – Domanda di registrazione di un’indicazione geografica. Abrogato

    Articolo 25 – Protezione nazionale provvisoria. Abrogato

    Articolo 26 – Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione. Abrogato

    Articolo 27 – Procedura di opposizione. Abrogato

    Articolo 28 – Motivi di opposizione. Abrogato

    Articolo 29 – Periodi transitori per l’uso di indicazioni geografiche. Abrogato

    Articolo 30 – Decisione sulla registrazione. Abrogato

    Articolo 31 – Modifica di un disciplinare. Abrogato

    Articolo 32 – Cancellazione. Abrogato

    Articolo 33 – Registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Abrogato

    Articolo 34 – Indicazioni geografiche omonime. Modificato

    1. Abrogato

    2. Abrogato

    3. Abrogato

    4. La protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudica le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.


    Articolo 35 – Motivi specifici di rigetto della protezione. Abrogato

    Articolo 36 – Relazione tra marchi d’impresa e indicazioni geografiche. Abrogato

    Articolo 38 – Verifica del rispetto del disciplinare. Abrogato

    Articolo 39 – Sorveglianza sull’uso dei nomi sul mercato. Abrogato

    Articolo 40 – Procedura e requisiti, e pianificazione e comunicazione delle attività di controllo. Abrogato

    Articolo 42 – Competenze di esecuzione. Articolo sostituito

    1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:

    • a) La forma del disciplinare;
    • b) La definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’articolo 23;
    • c) l’esclusione o l’anonimizzazione dei dati personali;

    2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) 22024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    9 bis. Acquavite di patate. Inserito nuovo punto

    • a) L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di tuberi di patata a meno di 94,8 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.
    • b) L’acquavite di patate ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.
    • c) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di patate è di 38 % vol.
    • d) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
    • e) L’acquavite di patate non è aromatizzata.
    • f) L’acquavite di patate può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
    • g) L’acquavite di patate può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

    13 bis. Acquavite di pane. Inserito nuovo punto

    • a) L’acquavite di pane è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 86 % vol. di pane fresco, cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.
    • b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di pane è di 38 % vol.
    • c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
    • d) L’acquavite di pane non è aromatizzata.
    • e) L’acquavite di pane può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
    • f) L’acquavite di pane può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

    13 ter. Acquavite di linfa di betulla, acquavite di linfa di acero e acquavite di linfa di betulla e acero. Inserito nuovo punto

    • a) L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero sono bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione diretta di mosto ottenuto dalla fermentazione di linfa fresca di acero o betulla o di entrambi a pressione normale con un tenore alcolico inferiore a 88 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla linfa di betulla o di acero oppure di entrambi.
    • b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di linfa di betulla, dell’acquavite di linfa di acero e dall’acquavite di linfa di betulla e acero è di 38 % vol.
    • c) Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito. d) L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero non sono aromatizzate.
    • d) L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero non sono aromatizzate.
    • e) L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
    • f) L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono essere edulcorate per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»

    Armando Colliva Marsigli

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