Normativa

Novembre 2023: dal fronte normativo

Ecco quanto è apparso sulle gazzette comunitaria e nazionale lo scorso mese.


Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2587 della Commissione del 13 novembre 2023 recante approvazione di una modifica del disciplinare di un’indicazione geografica di una bevanda spiritosa registrata [«Eau-de-vie de vin de la Marne»]
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 20 novembre 2023


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n.
L’«Eau-de-vie de vin de la Marne» / «Fine champenoise» si ottiene dai vini prodotti nel quadro dell’elaborazione della DOC «Champagne», principalmente a partire dai tre vitigni della Champagne: Chardonnay, Pinot noir e Meunier.
I vini sono distillati:

  • in base al principio di distillazione discontinua semplice a ripasso;
  • o in base al principio di distillazione discontinua in vasi a cascata, combinata con una distillazione a più stadi con riflusso;
  • o in base al principio di distillazione continua a più stadi con riflusso.

Un titolo alcolometrico volumico pari o inferiore al 75 % alla temperatura di 20 °C
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C n. 273 del 2 agosto 2023


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Nagykörűi cseresznyepálinka

Per la produzione della «Nagykörűi cseresznyepálinka» possono essere usate solo la varietà di ciliegie locale «Petrovay ropogós» e le seguenti varietà di ciliegie riconosciute dallo Stato e registrate nell’elenco nazionale delle varietà: Badacsonyi óriás, Bigarreau Burlat, Carmen, Hedelfingeni óriás, Jaboulay, e la varietà Germersdorf con le varianti
La «Nagykörűi cseresznyepálinka» viene prodotta mediante un doppio processo di distillazione frazionata, usando un alambicco tradizionale dotato di una superficie di rame. Le dimensioni degli alambicchi usati non possono superare i 500 litri. La distillazione avviene in due fasi: nella prima si produce l’alcool a bassa gradazione che già contiene gli aromi del frutto, nonché alcuni elementi indesiderati, e il titolo alcolometrico è di soli 15-23 % V/V. Un requisito essenziale è la corretta separazione del distillato di testa, di cuore e di coda, per evitare che aromi e profumi dannosi penetrino nel distillato medio dal quale si formerà il prodotto finito. La separazione delle frazioni del distillato mediante la valutazione organolettica, dell’odore e del sapore, richiede una notevole esperienza.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europee serie n. 254 19 luglio 2023


COM (2022) final del 31 marzo 2022

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.
In attesa di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
È composto da 61 considerando e 89 articoli.
Di interesse:

Articolo 83

Modifiche del regolamento (UE) 2019/787 Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:

  1. all’articolo 3, i punti 6 e 7 sono abrogati;
  2. gli articoli 16 e 21 sono abrogati;
  3. l’articolo 23 è sostituito dal seguente: “Articolo 23 Documento unico Il documento unico contiene quanto segue: a) gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine “bevanda spiritosa”, il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura; b) la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all’articolo 3, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.”;
  4. gli articoli da 24 a 33 e gli articoli da 35 a 40 sono abrogati.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
  • Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea.
  • REGOLAMENTO (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

Armando Colliva Marsigli

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