Normativa

Esiste ancora il limite massimo di 60° per porre la grappa in commercio?

La norma che prevede il limite massimo delle acquaviti al consumo umano e la legge 7 dicembre 1951, n. 1559 che all’articolo 3 recita:
‘Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentite:

  1. l’addizione di acqua distillata per portare l’acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40°, né superiore ai 60°;
  2. l’edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2%;
  3. la colorazione a mezzo di caramello;
  4. le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata.’

A cui ha fatto seguito l’articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385:
L’articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
“Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti:

  1. l’addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l’acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° né superiore a 60°. L’acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con il Ministro per la Sanità e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell’acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto;
  2. l’edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;
  3. la colorazione a mezzo di caramello;
  4. le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;
  5. gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per le finanze”.

Al quale fa seguito Art. 2 della legge 13 agosto 1980, n. 465
L’articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, come modificato dall’articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 385, è sostituito dal seguente:
“Nella preparazione delle acquaviti da immettere al commercio sono consentiti:

  1. l’addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l’acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 38°, ne’ superiore a 60°;
  2. l’edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento;
  3. l’aggiunta di caramello;
  4. le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata;
  5. gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione all’evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze.

L’età delle acquaviti che risultano da tagli di distillati di diverso invecchiamento è quella del prodotto meno invecchiato tra quelli componenti la miscela”.

Nota: La legge 465 del 13 agosto 1980 ancora in vigore come detto fissa una gradazione massima del 60% vol.
Il regolamento CEE n. 1589 del 29 maggio 1989 fissa una gradazione minima per la grappa in 37,5° (nessuna massima)
Il DPR n. 297 del 16 luglio 1997. distingue in grappa con gradazione 37,5% e grappe a denominazione geografica con gradazione minima a 40°. Nessuna indicazione di gradazione massima.

Armando Colliva Marsigli

Normativa di riferimento

Legge 7 dicembre 1951, n. 1559. Disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti. (Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1952, n. 12).
Legge 30 aprile 1976, n. 385. Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 sulla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti. (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1976 n. 149)
Legge 13 agosto 1980, n. 465. Modifiche di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 e 30 aprile 1976, n. 385 relative alla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti. (Gazzetta ufficiale 22 agosto 1980, n. 230)
Regolamento (CEE) N. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose
Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297. Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1997)

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply