Normativa

787 – Un numero magico che cambierà un po’ la vita dei grappaioli

Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 entra in vigore 25 maggio p.v. e sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 che a sua volta ha sostituito il regolamento (CEE) 1576/89 del Consiglio 29 maggio 1989. 
Il regolamento (UE) 2019/787 e composto da 39 preamboli, 51 articoli e 4 allegati. 
Rimane in vigore l’allegato III (indicazioni geografiche) del regolamento (CE) n. 110/2008.
Il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si è dimostrato uno strumento efficace nel disciplinare il settore delle bevande spiritose. Tuttavia, alla luce dell’esperienza recente e dell’innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori, è necessario aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Al regolamento 2019/787 ci sono state aggiunte a vari capitoli.

Definizione di bevanda spiritosa:

  • «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un’indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;)
  • «gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano le bevande spiritose in questione; 
  • «campo visivo», il campo visivo quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE)n. 1169/2011.

Definizioni e requisiti tecnici:

  • «etichetta», qualunque marchio d’impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore di alimento;
  • «distillazione», il processo di separazione termica che comporta una o più fasi di separazione al fine di ottenere determinate proprietà organolettiche o una maggiore concentrazione alcolica o entrambi, indipendentemente dal fatto che tali fasi abbiano luogo a pressione normale o sottovuoto, a seconda del dispositivo di distillazione usato; e può trattarsi di distillazione semplice o multipla o di ridistillazione;
  • «aromi», gli aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
  • «sostanza aromatizzante», una sostanza aromatizzante quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
  • «sostanza aromatizzante naturale», una sostanza aromatizzante naturale quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
  • «preparazione aromatica», una preparazione aromatica quale definita all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
  • «altro aroma», un altro aroma quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1334/2008;
  • «alimenti aromatizzanti», gli alimenti quali definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) e che sono utilizzati nella produzione di bevande spiritose con lo scopo principale di aromatizzarle;
  • «caramello», un additivo alimentare corrispondente ai numeri E: E 150a, E 150b, E 150c o E 150d e relativo a prodotti di colore bruno più o meno accentuato destinati alla colorazione, di cui all’allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1333/2008; non corrisponde al prodotto zuccherato aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare;
  • «altri ingredienti autorizzati», gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 e gli additivi alimentari diversi dai coloranti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Atti delegati e competenze di esecuzione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 al fine di integrare il presente regolamento specificando quali altre sostanze naturali o materie prime agricole aventi un effetto analogo ai prodotti di cui articolo 4, paragrafo 9, lettere da a) a e), sono autorizzate in tutta l’Unione come prodotti edulcoranti nella produzione di bevande spiritose.
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme uniformi per l’utilizzo di altre sostanze naturali o materie prime agricole autorizzate mediante atti delegati come prodotti edulcoranti nella produzione delle bevande spiritose di cui al paragrafo 3, determinando in particolare i rispettivi fattori di conversione per l’edulcorazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2.

Presentazione ed etichettatura

Le bevande spiritose immesse sul mercato dell’Unione soddisfano i requisiti di presentazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento (UE) n. 1169/2011, salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento.

Denominazioni legali delle bevande spiritose

La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale.
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 1169/2011 e le norme specifiche stabilite per le categorie di bevande spiritose nell’allegato I del presente regolamento, la denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:

  • non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore. In deroga alla prima parte del presente punto, il termine «secco» o «dry» può integrare la denominazione legale delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33 e che sono state pertanto edulcorate. a) una denominazione o un riferimento geografico previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;
  • una denominazione usuale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1169/2011, purché ciò non induca in errore il consumatore;
  • un termine composto o un’allusione in conformità degli articoli 11 e 12;
  • i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione; oppure
  • i termini «secco» o «dry», salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell’allegato I, senza pregiudizio per i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell’allegato I, e a condizione che la bevanda spiritosa.

Fatto salvo l’articolo 12, paragrafo 1, gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi.

Termini composti

Fatte salve le denominazioni legali di cui all’articolo 10, i termini «alcole», «spiritoso», «bevanda», «bevanda spiritosa» e «acqua» non fanno parte di un termine composto che designa una bevanda alcolica.
I termini composti che designano una bevanda alcolica:
a) figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e color
b) non sono interrotto da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi; e
c) non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica.

Allusioni

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatti salvi i regolamenti (UE) n. 1308/2013 (20) e (UE) n. 251/2014 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio, nella presentazione e nell’etichettatura di una bevanda alcolica diversa da una bevanda spiritosa è ammessa un’allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell’allegato I del presente regolamento o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:
a) l’alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l’allusione; e
b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell’allusione, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 13, paragrafo 4, nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I è ammessa l’allusione alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate in tale allegato o a una o più indicazioni geografiche per le bevande spiritose a condizione che:
a) l’alcole aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l’allusione;
b) la proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell’allusione, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale; e
c) il termine «cream» non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell’allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l’allusione.
L’allusione di cui ai paragrafi 2 e 3:
a) non figura sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica; e
b) figura in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera c).

Disposizioni supplementari in materia di designazione, presentazione ed etichettatura.

Il presente paragrafo non si applica agli assemblaggi di bevande spiritose appartenenti alla stessa indicazione geografica o agli assemblaggi in cui nessuna delle bevande spiritosa appartiene a una indicazione geografica. (paragrafo 3 4 comma).
L’uso dei nomi delle materie prime vegetali utilizzati come denominazioni legali di alcune bevande spiritose avviene fatto salvo l’uso dei nomi di tali materie prime vegetali nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari. I nomi di tali materie prime possono essere utilizzati nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di altre bevande spiritose a condizione che ciò non induca in errore il consumatore.
 La denominazione legale di una bevanda spiritosa è indicata nel documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (22). Quando il periodo di invecchiamento o l’età sono indicati nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa, essi devono essere indicati anche nel documento amministrativo elettronico.

Indicazione del luogo di provenienza

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di cui al regolamento (UE)n. 1169/2011 non è obbligatoria per le bevande spiritose.

Lingua utilizzata per le denominazioni delle bevande spiritose

In deroga al paragrafo 1, nel caso delle bevande spiritose prodotte nell’Unione e destinate all’esportazione, i termini di cui al paragrafo 1 e le indicazioni geografiche possono essere accompagnati da una traduzione, trascrizione o traslitterazione, a condizione che i termini e le indicazioni geografiche nella lingua originale non siano nascosti.

Utilizzo di un simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche

Il simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche protette istituito a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1151/2012 può essere utilizzato nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose la cui denominazione corrisponde a un’indicazione geografica.

Metodi di analisi di riferimento dell’Unione

Se è necessario analizzare l’alcole etilico di origine agricola, i distillati di origine agricola o le bevande spiritose per verificarne la conformità al presente regolamento, tale analisi è condotta sulla base dei metodi di analisi di riferimento dell’Unione per la determinazione della composizione chimica e fisica e delle proprietà organolettiche.
Sono consentiti altri metodi di analisi, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio, a condizione che la loro accuratezza, ripetibilità e riproducibilità siano almeno equivalenti a quelle dei pertinenti metodi di analisi di riferimento dell’Unione.
Qualora non siano previsti metodi di analisi di riferimento dell’Unione ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa, sono applicabili uno o più dei metodi seguenti:
a) metodi di analisi convalidati secondo procedure riconosciute a livello internazionale e che soddisfano, in particolare, i criteri di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);
b) metodi di analisi conformi alle norme raccomandate dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
c) metodi di analisi riconosciuti dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e da essa pubblicati;
d) qualora non siano disponibili i metodi di cui alle lettere a), b) o c), e in base alla sua accuratezza, alla sua ripetibilità e alla sua riproducibilità:
• un metodo di analisi approvato dallo Stato membro interessato;
• se necessario, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato.

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 46 riguardo all’istituzione di un registro pubblico contenente l’elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento a norma dell’articolo 13, paragrafo 6.
Competenze di esecuzione:
a) le norme necessarie per le comunicazioni degli Stati membri riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento conformemente all’articolo 13, paragrafo 6;
c) norme sull’utilizzo del simbolo dell’Unione previsto all’articolo 16 nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose;
d) norme tecniche dettagliate sui metodi di analisi di riferimento dell’Unione previsti all’articolo 18.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2.

Protezione delle indicazioni geografiche

Il capo III del regolamento 2019/787 è meglio specificato, composto da 22 articoli, che amplia e meglio specifica il regolamento n. 110/2008, composto da 9 articoli. 
Per motivi di coerenza con le norme applicabili alle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari, del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno modificare la denominazione della scheda tecnica che stabilisce le norme di produzione della bevanda spiritosa registrata come indicazione da «scheda tecnica» a «disciplinare». Le schede tecniche presentate nel quadro di domande a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbero essere considerate disciplinari.
La Commissione adotta, entro l’8 giugno 2021, atti delegati, conformemente all’articolo 46, che integrano il presente regolamento, creando un registro elettronico accessibile al pubblico e tenuto aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell’ambito del presente regime («registro»).

Armando Colliva Marsigli

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