Normativa

Gennaio 2024: dal fronte normativo

Ecco quanto è apparso sulle gazzette comunitaria e nazionale lo scorso mese.


Decreto 18 ottobre 2023

Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione.
Gazzetta ufficiale n.14 del 18 gennaio 2024
Nota: il decreto è in data 18 ottobre 2023 e la pubblicazione in gazzetta il gennaio 2024.

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo.


Decreto 29 dicembre 2023

Aggiornamento dell’importo per la revisione di analisi di campioni.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale , l’importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in 139,68 euro.
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024


Regolamento delegato (UE) 2024/296 della Commissione del 9 novembre 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per quanto riguarda i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 22 gennaio 2024

Normativa di riferimento

Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione del 5 luglio 2022 che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti


Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

Nagykörűi cseresznyepálinka

Il titolo alcolometrico volumico minimo della «Nagykörűi cseresznyepálinka» è del 40 %, superiore al titolo alcolometrico volumico minimo del 37,5 % stabilito dalla legge europea per le acquaviti di frutta.
Per la produzione della «Nagykörűi cseresznyepálinka» possono essere usate solo la varietà di ciliegie locale «Petrovay ropogós» e le seguenti varietà di ciliegie riconosciute dallo Stato e registrate nell’elenco nazionale delle varietà: Badacsonyi óriás, Bigarreau Burlat, Carmen, Hedelfingeni óriás, Jaboulay, e la varietà Germersdorf con le varianti registrate.
La «Nagykörűi cseresznyepálinka» viene prodotta mediante un doppio processo di distillazione frazionata, usando un alambicco tradizionale dotato di una superficie di rame. Le dimensioni degli alambicchi usati non possono superare i 500 litri. La distillazione avviene in due fasi: nella prima si produce l’alcool a bassa gradazione che già contiene gli aromi del frutto, nonché alcuni elementi indesiderati, e il titolo alcolometrico è di soli 15-23 % V/V.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C . 254 del 19 luglio 2023

Armando Colliva Marsigli

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