Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 155 del 5 maggio 2021 sono riportati i:
- Regolamento delegato (UE) 2021/723 della Commissione del 26 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un registro pubblico contenente l’elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/724 della Commissione del 3 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione riguardanti gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento.
L’articolo 13, paragrafo 6 del regolamento 2019/787 “dispone che Il periodo di invecchiamento o l’età possono essere menzionati nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa solo se si riferiscono al più giovane dei componenti alcolici di detta bevanda, e a condizione che tutte le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa siano avvenute sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti”.
Questi due regolamenti fissano le modalità per l’istituzione di un registro pubblico consultabile da parte degli interessati.
Ad oggi non mi risulta sia consultabile
Su nostra richiesta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota del 29 aprile 2016 risponde: “Nel precisare che il diretto controllo dei magazzini di invecchiamento, alla luce della disciplina del deposito fiscale introdotta dal 1993, non rientra più tra i compiti istituzionali dell’Agenzia della Dogane e dei Monopoli, ma è mantenuta in essere, in base alla circolare n. 331 del 30 dicembre 1992, solo compatibilmente con le esigenze di controllo che l’Agenzia è tenuta a garantire ai sensi del decreto legislativo n. 300/99, si conferma che, di norma, ai fini del corretto computo dei tempi di invecchiamento e, quindi, del rilascio di eventuali certificazioni, i contenitori del prodotto invecchiato devono permanere all’interno dei magazzini sigillati che garantiscono la continuità del controllo dell’Agenzia in tutto il periodo di invecchiamento.
Tale continuità non può, ovviamente, ritenersi soddisfatta qualora i contenitori siano posti al di fuori dei predetti magazzini.”
Da questo punto di vista il Consorzio è formalmente in regola.
Armando Colliva Marsigli
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