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Sapete tutto sul 787?

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Nel caso sentiate il bisogno di approfondire il regolamento sulle bevande spiritose dell’Unione Europea potrebbe esservi molto utile la Comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale serie C n. 78 del 18 febbraio 2022.

Di seguito vi ripartiamo la premessa, lasciandovi al lungo documento ufficiale che potrete trovare sulla medesima.

Comunicazione della Commissione

Orientamenti per l’attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

Prefazione ed esclusione di responsabilità

Il nuovo regolamento sulle bevande spiritose (UE) 2019/787 è stato pubblicato il 17 maggio 2019 ed è entrato in vigore sette giorni dopo. Tuttavia esso si applica solo a decorrere dal 25 maggio 2021 per quanto riguarda la maggior parte delle disposizioni relative a produzione ed etichettatura. In linea con l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, lo scopo del presente documento di orientamento – anch’esso applicabile a decorrere dal 25 maggio 2021 – è garantire l’applicazione uniforme del regolamento a beneficio sia delle amministrazioni nazionali sia degli operatori del settore alimentare (ad es. produttori e importatori di bevande spiritose) per quanto riguarda alcune disposizioni in materia di etichettatura in esso contenute. Il documento si limita alla spiegazione pratica delle disposizioni in materia di etichettatura applicabili alle bevande spiritose, in particolare relativamente all’uso di “denominazioni legali”, “termini composti”, “allusioni”, “miscele” e “bevande assemblate”. A tal fine contiene diversi esempi non esaustivi forniti solo a scopo illustrativo. Il presente documento di orientamento è fornito esclusivamente a fini informativi e il suo contenuto non è inteso a sostituire la consultazione delle fonti giuridiche applicabili o, se del caso, la necessaria consulenza di un esperto giuridico. La Commissione europea e i soggetti che agiscono per suo conto declinano ogni responsabilità per l’uso delle presenti note orientative, che non possono essere considerate come un’interpretazione vincolante della legislazione. Il presente documento è volto a coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell’applicazione della legislazione sulle bevande spiritose. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione. I riferimenti alle disposizioni giuridiche indicati di seguito si intendono riferiti al regolamento (UE) 2019/787 (“regolamento sulle bevande spiritose”), salvo diversa esplicita indicazione.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C n. 78 del 18 febbraio 2022

Armando Colliva Marsigli

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