Nel 2016 visto che a livello comunitario e nazionale non figurava un indirizzo che codificasse, in modo specifico, l’invecchiamento della grappa in barrique, è stato deciso di effettuare in indagine sui vari produttori. Il risultato ha portato a molteplici comportamenti, tra i quali che, la grappa posta in invecchiamento sotto controllo, usciva dai magazzini e veniva stoccata in barrique per periodo di soggiorno variabile. Per il prodotto, in qualunque modo stoccato, il soggiorno non aveva una durata minima.
È stato richiesto un chiarimento, all’Agenzia delle Dogane, volta a sapere se, ai fini di un corretto computo del processo di invecchiamento, anche per quanto previsto dal regolamento (UE) n. 110/2008, sia necessario che i contenitori del prodotto alcolico siano detenuti all’interno di magazzini di invecchiamento sigillati.
L’Agenzia delle Dogane con nota n. 51530/R.U. del 29 aprile 2016 ha fatto presente che: “Si conferma che, di norma, ai fini del corretto computo dei tempi di invecchiamento e, quindi, del rilascio di eventuali certificazioni, i contenitori del prodotto invecchiato devono permanere all’interno dei magazzini sigillati che garantiscono la continuità del controllo dell’Agenzia in tutto il periodo di invecchiamento. Tale continuità non può, ovviamente, ritenersi soddisfatta qualora i contenitori siano posti al di fuori dei predetti magazzini”.
Al Ministero delle politiche agricole – dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’etichettatura e alla presentazione della IG Grappa, con particolare riferimento ai processi di invecchiamento in contenitori in legno. In particolare, alla presenza sul mercato di prodotti con colorazione ambrata che riportano in etichetta termini diversi da quelli previsti dalla normativa, quali ad esempio, ‘affinata’, ‘maturata, ‘elevata, eventualmente seguiti dall’indicazione della tipologia di contenitore utilizzato.
Questa la risposta del Dipartimento: “Alla IG Grappa sottoposta a fasi di invecchiamento in legno è consentito aggiungere, tenuto conto delle disposizioni contenute nell’Allegato A del decreto ministeriale del 1° agosto 2011 (scheda tecnica della IG Grappa) unicamente i termini ‘vecchia’,’ invecchiata’ ‘riserva’ e ‘stravecchia, alle condizioni specificate nelle disposizioni medesime. Pertanto, i termini ‘affinata’, ‘maturata, ‘elevata, eventualmente seguiti dall’indicazione della tipologia del contenitore in legno utilizzato, non essendo contemplati dalla richiamata normativa, non possono essere utilizzati nell’etichettatura e presentazione della IG Grappa”.
Viene richiesta una modifica alla scheda tecnica e con decreto 28 gennaio 2016 viene sostituito l’allegato A che entra in vigore il 1° agosto 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2016).
Alla scheda tecnica è aggiunto il comma: “Ferme restando le disposizioni sull’invecchiamento sopra riportate, al fine di una corretta informazione al consumatore è possibile, inoltre, specificare la tipologia del contenitore in legno impiegato (es. barrique, caratello, tonneau, etc.), anche mediante aggettivazioni, solo quando la Grappa abbia soggiornato in tale tipologia di contenitore per almeno la metà del periodo minino di invecchiamento previsto per la categoria (invecchiata, riserva)”.
Armando Colliva Marsigli
Normativa di riferimento
- Scheda tecnica della Grappa (Decreto 28 gennaio 2016 che sostituisce l’allegato A del decreto n. 5389 del 1° agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2016 – entrata in vigore 1° agosto 2016);
- Decreto del Presidente della Repubblica16 luglio 1997, n 297 Regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1997);
- Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea seri L n. 130 del 17 maggio 2019)
No Comments