Ecco quanto è apparso sulle gazzette comunitaria e nazionale lo scorso mese.
Decisione di esecuzione (UE) 2024/528 della Commissione del 6 febbraio 2024 che stabilisce le norme per l’applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’integrazione nel VIS dell’elenco dei documenti di viaggio e della tabella delle comunicazioni di cui all’articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
Normativa di riferimento
Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.
Etichettatura bevande spiritose
Le indicazioni obbligatorie sono:
- Denominazione della bevanda spiritosa, intesa come categoria specificata nel regolamento CE 110/2008, sostituito nel maggio 2021 dal regolamento UE 787/2019, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche,
- Titolo alcolometrico volumico espresso in % vol.,
- Volume nominale,
- Nome o ragione sociale del responsabile delle informazioni in etichetta con indirizzo completo,
- Sede dello stabilimento del produttore o imbottigliatore se diversa dal responsabile,
- Sostanze allergizzanti, intese come ingrediente utilizzato. Sono specificatamente escluse dall’obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell’alcole di origine agricola. Resta invece l’obbligo di dichiarazione per l’anidride solforosa – solfiti – qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l,
- Ingrediente caratterizzante evidenziato. È definito ‘QUID’ e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita, o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale di peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita oppure nell’elenco degli ingredienti accanto all’ingrediente in questione.
- Dicitura per identificare il lotto di produzione e consentire la rintracciabilità,
- Istruzioni per l’uso se necessarie.
- Luogo di origine o provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.
- Elenco degli ingredienti se presente con l’indicazione della quantità se previsto. Se la bevanda ha una gradazione alcolica superiore a 1,2% vol e contiene acido glicirrizico o il suo sale d’ammonio come tali o per aggiunta di liquirizia in concentrazioni superiori a 300 mg/l, occorre far comparire la dicitura ‘ contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione’.
- La dichiarazione nutrizionale.
- Il codice di accisa. Per le bevande spiritose vige l’obbligo di riportare in etichetta il codice di accisa rilasciato alla ditta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le bevande spiritose devono essere munite di contrassegno di Stato.
Armando Colliva Marsigli
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