Normativa

Dicembre 2023: dal fronte normativo

Ecco quanto è apparso sulle gazzette comunitaria e nazionale lo scorso mese.


Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2707 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 per quanto riguarda le norme e le procedure relative ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa e il ricorso a documenti di riserva.
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 è così modificato:
(1) è inserito il seguente articolo 4 bis:
Articolo 4 bis
Messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa Il risultato della verifica effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262, è notificato alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636. Lo Stato membro di spedizione trasmette senza indugio allo speditore i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa.;
(2) è inserito il seguente articolo 7 bis:
Articolo 7 bis
Ricorso a documenti di riserva Se uno speditore o uno speditore certificato ha informato le autorità competenti dello Stato membro di spedizione dell’avvio della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 38 paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 e se si prevede che l’indisponibilità del sistema informatico nello Stato membro di spedizione persista al momento dell’arrivo in loco dei prodotti, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.


Nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) sono presenti i Piani di controllo e i tariffari delle spiritose IG

  • Grappa,
  • Grappa di Sicilia,
  • Grappa Valle d’Aosta,
  • Grappa Friulana.

Decreto 26 ottobre 2023 . Modifica al decreto 30 marzo 2023, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni e integrazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023


Decreto 15 dicembre 2023 . Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2023/2024, legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10, comma 4
Gazzetta ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023


Indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 giugno 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (COM(2022)0134
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C n. 1233 del 21 dicembre 2023
Composto di 282 emendamenti. Di interesse gli emendamenti:

279 proposta di regolamento articolo 83 – Regolamento (UE) 2019/787 all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
4 bis. Per le bevande spiritose commercializzate con un nome composto di cui all’articolo 11, con un’etichetta di cui all’articolo 12, come miscela di cui al paragrafo 3 del presente articolo o come combinazione di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo, l’indicazione della quantità di ingredienti menzionati in termini composti, come allusione o allusioni, in miscele o combinazioni non è richiesta a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011. (*)

280 proposta di regolamento articolo 83 – Regolamento (UE) 2019/787 nell’allegato 1 è inserito il seguente punto:
9 bis. Acquavite di patate
a) L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 94,8% vol. di tuberi di patata, cosicchè il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalla materie prime utilizzate.
b) L’acquavite di patate ha un tenore massimo di metanolo di 1000 g per ettolitro di alcole a 100% vol.
c) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di patate e di 38% vol.
d) Non deve essere aggiunto alcole diluito o di altro tipo.
e) L’acquavite di patate non è aromatizzata.
f) L’acquavite di patate può contenere caramello aggiunto solo come colorante.
g) L’acquavite di patate può essere edulcorata per conferirle il sapore finale. Tuttavia il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcorante per litro, espressi in zucchero invertito.

280 proposta di regolamento articolo 83 – Regolamento (UE) 2019/787 nell’allegato 1 è inserito il seguente punto.
13 bis. Acquavite di pane
a) L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 86% vol. di pane fresco, cosicchè il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalla materie prime utilizzate.
b) Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di patate e di 38% vol.
c) Non deve essere aggiunto alcole diluito o di altro tipo.
d) L’acquavite di pane non è aromatizzata.
e) L’acquavite di patate può contenere caramello aggiunto solo come colorante.
f) L’acquavite di patate può essere edulcorata per conferirle il sapore finale. Tuttavia il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcorante per litro, espressi in zucchero invertito

Normativa di riferimento

(*) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

Armando Colliva Marsigli

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