Normativa

787: il numero che cambia il volto agli spirits in Europa

Giusto 30 anni fa la Comunità Economica Europea, esattamente il 29 maggio 1989, si dotava di una normativa comune per gli spirits, il regolamento (CEE) n. 1576/1989, nel quale, per la prima volta, veniva riconosciuta la denominazione di Grappa riservata all’Italia e nell’elenco delle denominazioni geografiche le grappe regionali (Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Veneto e Alto Adige) e comunali (Barolo).
Nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto necessario aggiornare e chiarire le regole che si applicano alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche di talune bevande spiritose, tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali con il regolamento (CE) n.110/2008 del 15 gennaio 2008.
In particolare:

  • nell’allegato III (Indicazioni geografiche) sono riportate quelle già previste dell’allegato II (Denominazioni geografiche) del 1576/89 e, aggiunte, le denominazioni di Grappa, Grappa Sicilia e Grappa Marsala;
  • in un capitolo a parte vengono normate le “Indicazioni geografiche”: domanda di registrazione, scheda tecnica, verifica della Commissione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Per aggiornare le norme relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose e rivedere le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose si è reso necessario emanare un nuovo regolamento, il 2019/787 del 17 aprile 2019.

Le novità degne di nota:

  • di norma, il periodo di invecchiamento o l’età dichiarati nella designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose si riferiscono soltanto al più giovane dei componenti alcolici. Per tener conto dei processi tradizionali di invecchiamento in uso negli stati membri è stata prevista una deroga da tale regola generale e adeguati meccanismi di controllo, per i brandy prodotti secondo il sistema tradizionale di invecchiamento dinamico noto come «sistema criaderas y solera» o «sistema solera y criaderas»;
  • il regolamento prevede procedure in materia di registrazione, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’Unione o dei paesi terzi, conformemente all’accordo TRIPS, riconoscendo automaticamente lo status delle indicazioni geografiche esistenti che sono protette nell’Unione. Le indicazioni geografiche protette in virtù del regolamento (CE) n. 110/2008 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento e debbono essere elencate nel registro elettronico. Un’indicazione geografica protetta a norma del presente regolamento deve rispettare un disciplinare. Le schede tecniche presentate entro l’8 giugno 2019 a norma del regolamento (CE) n. 110/2008 sono considerate disciplinari. Resta inteso che dal 9 giugno 2019 le domande di registrazione dovranno essere presentate a norma del regolamento 787. La Commissione, entro l’8 giugno 2021, deve creare un registro elettronico accessibile al pubblico e tenuto aggiornato, delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose riconosciute nell’ambito del presente regime.

Normativa di riferimento

Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose.
(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Serie L n. 160 del 12 giugno 1989).
Si applica a decorrere dal 15 dicembre 1989.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 39 del 13 febbraio 2008).
Si applica a decorrere dal 20 giugno 2008.

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 130 del 17 maggio 2019).
Si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.

Armando Colliva Marsigli

Tratto da L’Assaggio 66 – Estate 2019

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